A seguito dei provvedimenti governativi per fronteggiare l’emergenza coronavirus, da oggi è possibile presentare domanda per richiedere la sospensione del mutuo per l’acquisto della prima casa. Ecco chi ne ha diritto e come funziona, con il modulo da scaricare e compilare.
Con la pubblicazione, il 28 marzo 2020, in Gazzetta Ufficiale del decreto che integra il regolamento del Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento.
Oltre a tutti coloro che potevano già accedere al Fondo (chi negli ultimi 3 anni ha perso il lavoro, chi si trova in condizioni di non autosufficienza o handicap grave, oppure in caso di morte di uno dei cointestatari del mutuo), con il decreto attuativo si è estesa tale facoltà anche a:
- chi ha subìto una sospensione dell’attività lavorativa,
- chi è stato ridotto l’orario di lavoro,
- gli autonomi ed i professionisti che hanno registrato un calo del fatturato del 33%.
In ogni caso, il decreto stabilisce che si può accedere al Fondo per i seguenti motivi verificatisi nei tre anni antecedenti alla presentazione della domanda:
1.Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione, sia per lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato.
2. Cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, con attualità dello stato di disoccupazione (agenti di commercio e rappresentanza commerciale, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa).
3. Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi,con attualità dello stato di sospensione (cassa integrazione e altre forme di sospensione analoghe).
4. Riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivocon attualità della riduzione di orario (contratti di solidarietà e similari).
5. Lavoratore autonomo e libero professionista: riduzione media giornaliera del proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
6. Morte del mutuatario
7. Riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.
Pertanto, con l’estensione operata dalle norme governative per fronteggiare la crisi economica indotta dalla diffusione del Covid-19, possono accedere al Fondo anche i lavoratori dipendenti finiti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni, nonchè i lavoratori autonomi che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Altresì, il Fondo sopporterà il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria.
Ecco un’ulteriore esplicicazione del provvedimento:
A) Moratoria in caso di sospensione e riduzione dell’orario lavoro
Per poter accedere al Fondo occorre che:
- la sospensione dal lavoro sia di almeno di 30 giorni lavorativi consecutivi;
- la riduzione dell’orario di lavoro sia di un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, e corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo.
In tali casi, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per una durata massima complessiva non superiore a:
- 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
- 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
- 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.
Fermo restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere riproposta, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo.
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B) Moratoria per liberi professionisti e lavoratori autonomi
I lavori autonomi ed i liberi professionisti che hanno registrato un calo del fatturato medio giornaliero superiore al 33% del fatturato medio giornaliero del trimestre ott. – nov. – dic. 2019, possono accedere al fondo purché venga presentata la richiesta entro il 17.12.2020.
Il calo del fatturato medio giornaliero deve essere rilevato, alternativamente, nel trimestre successivo al 21.2.2020 oppure, nel caso non sia trascorso un trimestre dal 21.2.2020, nel minor lasso di tempo intercorrente il 21.2.2020 e la data della domanda.
- Per lavoratore autonomo si intende il soggetto la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
- Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013.
Ecco il modulo del Ministero dell’Economia e delle Finanze:
(per scorrere il documento, cliccare in basso a sinistra sulle icone con le frecce)
29032020-modulo-di-domanda