LA GIUNTA VARA L’UFFICIO PER IL NUOVO PIANO URBANISTICO. INCARICO AL POLITECNICO: DUBBI DI LEGITTIMITA’

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Con una recente delibera, l’Amministrazione comunale ha deciso la costituzione dell’Ufficio per la redazione del PUG (Piano Urbanistico Generale), confermando l’incarico oneroso al Politecnico di Bari. Tuttavia, potrebbe nascere un contenzioso in assenza di una gara pubblica per l’affidamento. Ecco la questione giuridica e la delibera di Giunta.

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 126/2019 del 09.08.2019, avente ad oggetto: Piano Urbanistico Generale (PUG) – Costituzione, insediamento e attivazione dell’Ufficio della Pianificazione, l’Amministrazione Colonna muove i primi passi verso la redazione del nuovo Piano Regolatore Generale, ora denominato PUG.

L’Assessore Nico Berlen (Urbanistica e Lavori Pubblici) in Consiglio comunale

Si tratta della traduzione in atto pratico della convenzione con il DICATECh (Dipartimento di Ingegneria delle Acque e di Chimica, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica) del Politecnico di Bari che, sostanzialmente, concede a tale ente universitario la direzione scientifica della pianificazione urbanistica di Mola e del suo territorio.

Come si ricorderà, non sono mancate le polemiche in proposito: alcune forze politiche e consiglieri comunali hanno rilevato che si tratta di un accordo che violerebbe recenti decisioni giurisprudenziali, anche in sede europea, oltre che normative nazionali e comunitarie, e che vieterebbero di stipulare accordi, convenzioni, contratti, ecc., tra un ente comunale e un altro ente dello stato (nello specifico, un ente univeristario), senza preventivamente mettere a gara pubblica il servizio da espletare (nel caso di specie, la redazione del PUG – Piano Urbanistico Generale), laddove sia previsto un corrispettivo oneroso.

Il Sindaco Giuseppe Colonna

Peraltro, leggendo con attenzione la delibera si nota che non si tratta soltanto della direzione scientifica affidata alla prof.ssa Angela Barbanente e, quindi, di un’attività che potrebbe rientrare nei compiti istituzionali del Politecnico sotto forma di ricerca, bensì vengono destinate alcune risorse professionali da parte dell’ente universitario al Comune di Mola per l’approntamento e la gestione operativa dell’Ufficio di piano, che avrà il compito concreto della redazione dello strategico e primario strumento di pianificazione urbanistica della nostra città.

In sostanza, la delibera di Giunta comunale e le disposizioni amministrative sottostanti e conseguenti, potrebbero essere vanificate dal ricorso in sede giudiziaria di associazioni di categoria degli architetti e degli ingegneri o anche soltanto di studi di architettura, ingegneria, pianificazione urbanistica o di singoli professionisti che, con le decisioni dell’Amministrazione Colonna, si vedono scavalcati, senza gara pubblica, nell’attribuzione di un vero e proprio incarico professionale al Politecnico di Bari, oneroso per il Comune di Mola in ragione di € 45.000,00, di cui € 25.000,00 a carico del bilancio comunale ed € 20.000,00 stanziati dalla Regione Puglia.

La delibera di Giunta destina a sede dell’Ufficio Comunale della Pianificazione la porzione dell’immobile di proprietà Comunale ubicato in Via Di Vagno al civico, 143 ex Istituto per le attività Marinare.

La prof.ssa Angela Barbanente

Vediamo in ogni caso perchè potrebbe innescarsi un contenzioso tra ordini professionali, studi professionali e/o singoli professionisti con il Comune di Mola, in ragione dell’incarico affidato al Politecnico di Bari.

Ecco un estratto della materia del contendere, tratto dal sito dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como, che esamina la legittimità (o meno) di accordi onerosi tra enti pubblici, in particolare tra un ente pubblico e un’università, nella pronuncia della Corte di Giustizia Europea e del Consiglio di Stato:

“Il Giudice dell’Unione Europea si è trovato a dover risolvere la questione pregiudiziale concernente la compatibilità alle norme europee in materia di appalti di una normativa nazionale che consenta ad un’università di diritto pubblico di ricevere l’incarico, senza previa gara d’appalto, per lo svolgimento di un’attività di consulenza, affidatole da un’autorità pubblica.

In particolare, la Corte di Giustizia, all’esito del procedimento (C-159/11), ha pronunciato il seguente principio, peraltro confermato, con identica formulazione, dall’ordinanza della stessa Corte sulla questione pregiudiziale relativa al procedimento r.g. 6305/2010 (causa C-564/11): «Il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici osta ad una normativa nazionale che autorizzi la stipulazione, senza previa gara, di un contratto mediante il quale taluni enti pubblici istituiscono tra loro una cooperazione, nel caso in cui – ciò che spetta al giudice del rinvio verificare – tale contratto non abbia il fine di garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi, non sia retto unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico, oppure sia tale da porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti». I criteri ivi espressi devono essere tutti presenti.

Pertanto, la regola generale è che la gara deve essere esperita anche qualora si preveda un accordo tra pubbliche amministrazioni; eccezionalmente, però, in presenza dei presupposti riferiti, è possibile derogarvi.

La Corte ha altresì affermato, nei casi sopra citati, che gli accordi con cui sono stati affidati alle università, senza gara, taluni servizi riconducibili a quelli dell’ingegneria sono illegittimi, poiché presentano: «un insieme di aspetti materiali corrispondenti in misura estesa, se non preponderante, ad attività che vengono generalmente svolte da ingegneri o architetti e che, se pur basate su un fondamento scientifico, non assomigliano ad attività di ricerca scientifica».

Allo stesso modo, la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 15.7.2013, n. 3849) ha ribadito tali principi e, nel riempire di contenuto il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni devono perseguire un interesse esclusivamente pubblico, ha evidenziato la differenza tra un contratto (disciplinato dalla normativa sugli appalti) ed un accordo organizzativo (ex art. 15 LPA) intercorrente in ciascun caso tra enti pubblici. Secondo il giudice di massimo grado della giustizia amministrativa, il contratto ha ad oggetto lo scambio tra prestazione e corrispettivo; al contrario, l’accordo organizzativo permette una collaborazione tra enti pubblici al fine di coordinare gli interventi di ciascun ente su di un oggetto di interesse comune.”

Al seguente link i lettori trovano l’intera disamina giuridica, intitolata: “La cooperazione tra Enti Pubblici: quando non serve la gara

http://www.ordingcomo.org/notiziario/articoli/la-cooperazione-enti-pubblici/

Ecco la delibera di Giunta completa:

(per scorrere il documento, cliccare sulle icone con le frecce in basso a sinistra):

Ufficio PUG_Delibera Giunta_agosto 2019

 

 

 

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